
30 Apr I finanziamenti europei per le traduzioni letterarie
Scrittura vs Traduzione.
Nel mondo della letteratura ed, in generale, della cultura, si è portati a pensare alla scrittura creativa ed alla traduzione come a processi distinti, basati sostanzialmente sulla differenza tra autore e traduttore e sulla divisione tra testo originale o testo fonte, caratterizzato dall’originalità, dall’unicità, creatività e presenza di significato, e testo tradotto che, invece, appare come un meccanicismo puramente linguistico.
La traduzione come riscrittura.
Il processo traduttivo richiede, al contrario di quanto si pensi, quelle caratteristiche di originalità, di creatività e presenza di significato che contraddistinguono l’opera originaria, il testo di partenza che si vuole tradurre. L’esperienza della traduzione consiste, appunto, nella lettura e riscrittura del testo letterario, ed, in quanto atto critico, non è sufficiente la perfetta conoscenza e la padronanza linguistica della lingua d’arrivo, ma sono necessari cultura e capacità di interpretazione per poter conferire ad un testo in “lingua altra” sonorità linguistica, eleganza, ricchezza stilistica e di contenuto. Da ciò il riconoscimento di un ruolo importante al traduttore, come autore-creatore, ed alla traduzione nell’ambito degli studi letterari, che per alcuni studiosi della materia si eleva quasi a genere letterario a sé stante. La traduzione letteraria come “riscrittura” non si limita, pertanto, a riprodurre banalmente nella lingua di arrivo il contenuto dell’opera creativa, ma sottopone l’opera stessa ad un cambiamento, rinnovandola come opera originale in lingua altra e calandola in un nuovo contesto letterario, culturale e sociale.
La protezione legale della traduzione.
Si può affermare che un traduttore sia un vero “autore”?
Il traduttore si deve saper destreggiare tra la fedele riproduzione dell’opera e la libertà di poter fare delle scelte stilistiche e di linguaggio. In quest’ultimo caso, nel momento stesso in cui fa queste scelte, il traduttore può dirsi autore: traducendo, ricrea la “visione” dell’autore, ma lo fa attraverso il proprio bagaglio culturale, attraverso la propria personalità. Per tale ragione la traduzione è per definizione un processo creativo ed ogni traduzione è unica.
A supporto di tale argomentazione, è la stessa legislazione italiana – come anche la normativa internazionale ed europea – in materia di diritto d’autore che stabilisce che l’opera letteraria tradotta costituisce autonoma opera dell’ingegno protetta come elaborazione di carattere creativo a norma dell’art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cd. Legge sul diritto d’Autore, e che l’autore-traduttore deve considerarsi quale coautore della versione tradotta dell’opera: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono, altresì, protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.” Ai sensi, inoltre, dell’art. 7: “È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore (quindi il traduttore nel caso di specie), nei limiti del suo lavoro”. Al traduttore la legge attribuisce una serie di diritti morali e patrimoniali. Come ad esempio, il diritto di menzione ex art. 33 del regolamento di esecuzione della legge sul diritto d’autore ex RD 18/05/1942 n. 1369, “…Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell’esemplare devono essere impressi, oltre il nome e cognome del traduttore, il titolo dell’opera e la indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione”, il diritto all’integrità dell’opera, il diritto di pentimento e il diritto di inedito. I diritti patrimoniali ovvero di utilizzazione e sfruttamento economica della opera/traduzione sono cedibili e negoziabili tra le parti attraverso il cd. contratto di edizione in traduzione.
Dall’ Europa il bando “Creative Europe” per le traduzione letterarie 2019.
Ecco perchè l’Europa – così come altri enti pubblici – sostengono finanziariamente i progetti di traduzione di opere letterarie. Il fine non è solo quello di promuovere la conoscenza e la circolazione delle opere letterarie nello spazio europeo, attraverso la la traduzione nelle diverse lingue ufficiali dell’UE, ma soprattutto quello di valorizzare, premiare la figura del traduttore professionale ed il lavoro di creatività ed originalità che sta alla base del processo di traduzione. Perchè se l’Europa della diversità e del multilinguismo sostiene economicamente i progetti per le traduzioni letterarie non è per eliminare le diverse lingue, ma per ricordarci che per comprendere noi stessi e gli altri abbiamo bisogno di immergerci nella diversità e nella molteplicità delle culture e delle lingue (S. Giusti).
La call for proposals “Support to Literacy translation projects – EACEA 07/2019″ è stata pubblicata lo scorso 16 Aprile 2019 e la scadenza è prevista per il 4 giugno 2019, ore 12:00 (Brussels time). Per approfondire clicca qui.
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